Legge n° 292 del 05 Marzo 1963
Art. 1
E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due seissi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, personale delle ferrovie elencato sotto la voce "personale dell'esercizio" (integrazione legge), marittimi e lavoratori portuali (integrazione legge), operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto dell'affiliazione alle federazioni CONI;
c) per tutti i bambini nel secondo anno di vita.
Il Ministro per la Sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre caregorie di lavoratori, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.